Il 17 luglio scorso il MASE ha aggiornato le Regole Operative del decreto CER ed è ora possibile presentare richiesta del contributo del 40% a fondo perduto per tutti coloro che si trovano in comuni con meno di 50.000 abitanti.
Le principali novità
Oltre all’ampliamento dei beneficiari della misura PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sono state introdotte dall’aggiornamento delle Regole Operative altre importanti novità:
- È stata incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.
- I soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione degli impianti entro il 30 giugno 2026 e gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Possono accedere al contributo 40% anche i progetti nei comuni con più di 5.000 abitanti e meno di 50.000 la cui domanda di accesso è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 e la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dell’aggiornamento dello sportello, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa. In questo caso, il soggetto beneficiario, dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.
Anticipazione del contributo PNRR
Per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW è possibile richiedere:
- Opzione 1: un’anticipazione del contributo del 30% e successivamente il saldo della quota residua;
- Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1 MW è possibile richiedere:
- Opzione 1: un’anticipazione del contributo del 30% e successivamente il saldo della quota residua;
- Opzione 2: una quota intermedia pari al 40% del contributo e successivamente il saldo della quota residua (per poterla richiedere il beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto);
- Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Il termine ultimo per l’invio della domanda di rimborso a saldo è fissato al 31 agosto 2026.
Altre informazioni utili
Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
È possibile beneficiare del contributo PNRR anche per il potenziamento di impianti esistenti, ma è necessario che l’intervento sia registrato sul portale GAUDÌ di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d’impianto e di un’unità di produzione dedicata (UP).
Il contributo PNRR
Il decreto prevede una dotazione finanziaria pari a 2.200.000.000,00 € volti a finanziare gli interventi di nuova costruzione o potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili in comuni con meno di 50.000 abitanti. Gli impianti devono avere potenza inferiore a 1 MW, essere ubicati nella stessa cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER e avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.
Le spese per gli impianti a fonti rinnovabili sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Domande di contributo
Lo sportello per la presentazione delle domande sarà chiuso improrogabilmente il 30 novembre 2025, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
A seguito della presentazione della domanda, il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta e successivamente trasferisce al MASE i risultati e il Ministero emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Una volta rilasciato l’atto di concessione da parte del MASE, il soggetto beneficiario può richiedere al GSE il contributo in conto capitale.
Il principio DNSH
Tutte le misure devono rispettare il principio DNSH, “Non Arrecare Danno Significativo”. Questo ha lo scopo di valutare se un investimento possa arrecare o meno danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi:
- Alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- All’adattamento ai cambiamenti climatici;
- All’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
- All’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
- Alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- Alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.
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