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Condizioni contrattuali

VENECO s.r.l., con sede in Padova, via Svizzera n. 10, C.F. e P.IVA 05330860288 tel 049.2276410, e-mail info@veneco.it, anche ai sensi del Capo I del d. lgs. n. 206/2005 e ss. mm., informa il cliente di quanto segue

 

1 – Oggetto

1. Oggetto del contratto è l’installazione di impianto fotovoltaico e/o di accumulo e/o di caldaia o pompa di calore e/o di infrastruttura di ricarica veicoli elettrici, unitamente ad eventuale realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’edificio di proprietà o in utilizzo al cliente (ad es., la coibentazione di strutture opache, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di schermature solari, ecc.), specificamente disciplinata come da “Annex 1” in calce.
2. I dettagli dell’opera sono indicati nell’offerta alla quale sono allegate le presenti condizioni contrattuali ed il luogo di installazione è specificato nella medesima.
3. Il contratto è concluso con l’accettazione del cliente, mediante sottoscrizione dell’offerta alla data e nel luogo in quest’ultima indicati.

2 – Prezzo, e termini di pagamento

1. Il prezzo è indicato nell’offerta sottoscritta, che riporta anche i termini di pagamento. Dal prezzo sono escluse eventuali anticipazioni effettuate da Veneco per conto del cliente (quali, senza vincolo di esaustività: spese Enel e Gse, spese per il ritiro del Titolo autorizzativo, contributi e oneri obbligatori all’epoca della conclusione del contratto o divenuti tali
successivamente, oneri d’istruzione pratica e/o per verifiche statiche e geologiche, valori bollati…), che non possono essere quantificate anticipatamente e che dovranno comunque essere sostenute o rimborsate dal cliente medesimo.
2. I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze pattuite ed il ritardo è produttivo di interessi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e senza necessità di messa in mora.
3. Su richiesta del cliente, potrà essere differita l’installazione del modulo
inverter rispetto a quella dei pannelli fotovoltaici, ferme restando le scadenze di pagamento contrattuali. Nel caso venga convenuto, tra le parti, il saldo del prezzo solo ad inverter installato, detto saldo dovrà comunque avvenire entro un congruo termine, non superiore a otto mesi dall’installazione dei pannelli, anche qualora il cliente non avesse ancora richiesto l’installazione dell’inverter allo scadere del termine concordato. In entrambi i casi, a saldo avvenuto, l’inverter potrà essere consegnato al cliente, in attesa dell’installazione dello stesso.
4. La denuncia di vizi o malfunzionamenti non sospende i termini di pagamento concordati.
5. Il cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere diritto all’applicazione dell’IVA agevolata al 10% o 4%, come da dichiarazione che verrà allegata all’offerta sottoscritta e di non avere procedimenti in corso o pendenze con l’Agenza delle Entrate.
6. Ove l’installazione e/o la realizzazione delle altre opere di cui all’art. n. 1 avvenga nel contesto di un radicale intervento sull’immobile, proposto e/o coordinato da Veneco o da terzi e rientrante nella previsione dell’art. 119 D.L. 34/2020 (come successivamente convertito in legge 77/2020 e ss.mm – cc.dd. “Ecobonus” e “Sismabonus”) o che, comunque, permetta
di accedere alle detrazioni di cui all’art. 16-bis TUIR, il prezzo indicato nell’offerta sottoscritta dovrà essere corrisposto a Veneco anche in caso di mancata concessione o decadenza dalle suddette agevolazioni, circostanze delle quali la medesima non potrà essere ritenuta responsabile, ad alcun titolo, essendo affidata a distinto soggetto qualificato la
redazione di visti di conformità, asseverazioni ed attestazioni richiesti dalla normativa.
7. Per il pagamento degli interventi di cui all’art. 2.6, ad insindacabile valutazione di Veneco, potrà essere concesso al cliente lo sconto in fattura o altra forma di cessione del credito, fino alla concorrenza della detrazione alla quale questi ha diritto. Per gli interventi con agevolazioni al 50% o al 65%, il cliente dovrà curare la cessione del credito a Veneco tramite
portale dell’Agenzia delle Entrate – personalmente ovvero avvalendosi di soggetto abilitato (CAF, commercialista, ecc.) – entro giorni dieci dall’avvenuta installazione; in caso di ritardo, Veneco potrà richiedere al cliente il versamento di una penale, nella misura di € 30,00/giorno.
8. In ogni caso, decorsi tre mesi dall’ultimazione delle opere oggetto del contratto, qualora il credito di imposta ceduto non fosse ancora disponibile nel cassetto fiscale di Veneco, quest’ultima potrà chiedere al cliente il parziale o integrale versamento del prezzo concordato, salvo successivo rimborso della somma oggetto di cessione, non appena disponibile.
9. Ove la cessione del credito di imposta, da parte del cliente, non andasse a buon fine per fatti od omissioni riconducibili a quest’ultimo – sia nel caso egli curi personalmente la pratica o si avvalga di terzi, sia nel caso non si attivi tempestivamente come richiesto da Veneco – il prezzo concordato dovrà essere integralmente corrisposto dal medesimo.

3 – Sopralluogo e variazioni

1. Dopo la sottoscrizione dell’offerta, Veneco esegue un sopralluogo tecnico presso il luogo di installazione.
2. A seguito del sopralluogo, in funzione della situazione reale dei luoghi di installazione, Veneco può proporre al cliente eventuali modifiche o variazioni, mediante la sottoscrizione di ulteriore “Annex” o di una nuova offerta.
3. Eventuali scavi, fori, opere murarie necessari per l’installazione e d’impatto rilevante, saranno valutati durante il sopralluogo; i costi ad essi relativi e per l’eventuale utilizzo di mezzi meccanici (es. escavatori), non preventivamente quantificabili, sono a carico del cliente e quindi s’intendono esclusi dal contratto, come eventualmente modificato.

4 – Installazione su edifici

1. Il cliente è tenuto a garantire l’idoneità statica dell’edificio, o a far eseguire, qualora ciò si renda necessario, una verifica a cura di tecnici qualificati, prima dell’inizio delle opere di installazione.
2. Veneco ha facoltà di chiedere al cliente la realizzazione di opere infrastrutturali, finalizzate a rendere l’edificio staticamente idoneo a sostenere l’impianto, e a sospendere l’installazione sino al compimento delle opere richieste.
3. Il cliente si assume espressamente ogni responsabilità per l’inidoneità statica dell’edificio a sostenere l’impianto e si impegna a risarcire Veneco per eventuali danni subiti, nonché a tenerla indenne e manlevata da ogni richiesta di risarcimento proveniente da dipendenti, collaboratori o terzi.

5 – Consegna

1. I materiali necessari all’installazione sono resi disponibili al più tardi entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla data dell’offerta sottoscritta, purchè il Cliente abbia trasmesso a Veneco, senza ritardo, i documenti richiesti ed abbia eseguito tempestivamente i pagamenti concordati.
2. Il termine di consegna è indicativo e soggetto a variazioni, in funzione della disponibilità delle singole componenti dell’impianto.

6 – Ritardi di ultimazione

1. Veneco non è responsabile per la protrazione dei lavori dovuta a ritardi di consegna dei materiali da parte dei propri fornitori, cause di forza maggiore, casi fortuiti e a qualsiasi altro fattore non direttamente dipendente dalla propria attività.
2. In tali ipotesi, nessuna richiesta di danni diretti e/o indiretti, prevedibili e/o imprevedibili, potrà essere avanzata dal cliente nei confronti di Veneco.

7 – Sospensione dei termini

1. Tutti i termini di consegna e/o di installazione restano sospesi qualora il cliente non adempia con puntualità alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni contrattuali, in particolare: a) qualora il cliente sia inadempiente in tutto od in parte ai pagamenti; b) qualora il cliente non fornisca a Veneco tutte le informazioni tecniche e operative necessarie;
c) qualora Veneco abbia chiesto al cliente, ai sensi dell’art. 4.2, la realizzazione di opere infrastrutturali e sino al loro compimento.

8 – Responsabilità e garanzia

1. In caso di indisponibilità dei materiali indicati nell’offerta sottoscritta, Veneco potrà proporre al cliente eventuali modifiche o variazioni, mediante la sottoscrizione di un “Annex” o di una nuova offerta. In ogni caso Veneco non potrà, senza previa autorizzazione del cliente, sostituire i materiali concordati.
2. La corretta installazione dell’impianto è garantita per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di fine lavori ovvero secondo i termini di legge (artt. 1490 e ss. c.c.).
3. Nei confronti del cliente qualificabile come consumatore Veneco risponde, in qualità di venditore dei materiali forniti, per i difetti di conformità che si siano manifestati nei due anni successivi alla consegna dei medesimi, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d. lgs. 206/2005 e ss. mm.
4. Qualunque contestazione relativa ad eventuali difetti di fabbricazione e/o di installazione, dovrà essere denunciata entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data in cui è stato scoperto o avrebbe dovuto essere scoperto il vizio e/o malfunzionamento utilizzando l’ordinaria diligenza. Il termine è elevato a due mesi per il cliente consumatore.
5. In caso di malfunzionamento dell’impianto, la scelta del tipo di intervento avverrà ad insindacabile giudizio di Veneco (riparazione, sostituzione, rimborso e/o riduzione del prezzo), salva diversa previsione di legge.

9 –  Casi di esclusione della garanzia

1. Ogni responsabilità di Veneco è esclusa qualora i guasti e/o difetti siano dovuti a: a) utilizzo improprio dei dispositivi; b) imperizia, negligenza ed errate manovre da parte del cliente o di qualsiasi altro utilizzatore; c) normale usura o mancata/insufficiente manutenzione dei dispositivi; d) manomissioni o modifiche operate da terzi non autorizzati da Veneco; e) cause di forza maggiore quali ad esempio incendi, eventi naturali (grandine, fulmini, etc.), atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, atti o disposizioni d’autorità civili o militari.
2. Veneco non è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia qualora il cliente non rispetti i termini di pagamento.
3. La garanzia di buon funzionamento dei prodotti forniti (es. moduli fotovoltaici, inverter, batterie, pompe di calore, ecc.) è prestata secondo le condizioni dei rispettivi produttori.

10 –  Esclusione di responsabilità

1. Salva espressa previsione di legge, Veneco non assume alcuna responsabilità per i danni indiretti sofferti dal cliente in relazione al presente contratto o alle prestazioni nello stesso previste.
2. Veneco non è responsabile per danni diretti e/o indiretti, di qualsiasi natura, derivanti dal mancato utilizzo dei beni.
3. Veneco non è responsabile per i costi sostenuti dal cliente per l’intervento di terzi non esplicitamente autorizzati dalla stessa Veneco.
4. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Veneco da qualunque richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata da terzi nei suoi confronti e da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle.
5. Eventuali conteggi e prospetti redatti da Veneco per simulare il rendimento dell’investimento, il tempo di ritorno, il bilancio annuale e mensile sono puramente indicativi e non rappresentano proposte o promesse di natura contrattuale.

11 –  Incentivi pubblici

1. Con la sottoscrizione dell’offerta, il cliente assume la qualifica di “soggetto responsabile” ai sensi del punto h), Art. 2, del D.M. 19/02/2007 successive modificazioni e integrazioni.
2. Il cliente sarà intestatario dei misuratori dell’energia elettrica e di tutti gli obblighi ed oneri ad essi relativi e/o connessi.

12 –  Riservatezza

1. Veneco e il cliente si impegnano a mantenere riservate e confidenziali, e pertanto a non divulgare né trasmettere a terzi, tutte le informazioni tecniche relative al contratto.
2. Il materiale (documenti, schede tecniche, progetti, disegni, etc.) fornito da Veneco è di proprietà esclusiva della stessa, non potrà essere utilizzato dal cliente per fini diversi da quelli per i quali è stato fornito e non deve essere duplicato né reso accessibile a terzi.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta, per il cliente, il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, patiti da Veneco.

13 –  Cause di risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi previsti dal presente articolo, ovvero:
a). qualora a seguito di sopralluogo l’installazione dell’impianto si riveli impossibile a causa di mancanza di un accesso idoneo, inagibilità o inadeguatezza del luogo d’installazione, ovvero di qualunque altro fattore che pregiudichi il sicuro svolgimento dei lavori e cui non si possa porre rimedio;
b). nel caso in cui il cliente decida di non accettare e/o sottoscrivere le modifiche proposte da Veneco ai sensi dell’art. 3.2;
c). qualora Veneco abbia richiesto l’esecuzione di opere ai sensi dell’art. 4.2 ed il cliente non vi abbia provveduto entro 90 giorni dalla richiesta.
2. La risoluzione sarà efficace a seguito di comunicazione, da parte di Veneco al cliente, con qualsiasi mezzo, della volontà di avvalersi della presente clausola.
3. Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, Veneco restituirà al cliente gli acconti ricevuti, senza ulteriori obblighi nei confronti del medesimo, fatta salva la facoltà di Veneco di trattenere una somma o richiedere un indennizzo per le spese e anticipazioni sostenute e/o per le attività svolte fino a tale momento.

14 –  Recesso

1. Qualora il cliente sia qualificabile come consumatore, ai sensi del d. lgs 206/2005 e ss. mm., ed il contratto sia stato concluso fuori dei locali commerciali, entro e non oltre quattordici giorni dalla acquisizione del possesso dei materiali egli può recedere dal contratto medesimo, senza indicarne le ragioni, comunicando in maniera esplicita la propria volontà
a mezzo raccomandata a.r. da inviare presso la sede di Veneco s.r.l. indicata all’inizio delle presenti condizioni generali.
2. Saranno rimborsati, senza ritardo, al cliente consumatore i pagamenti già effettuati, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale o con altro concordato. Rimangono a carico del cliente le spese di restituzione dei materiali, come previsto dall’art. 56, comma 2, del d. lgs. 206/2005, ed i costi di cui all’art. 57
ibidem.
3. Poichè il presente contratto comprende, oltre alla vendita dei materiali, anche l’attività di installazione dei medesimi, con necessità di verifiche tecniche ed istruzione della pratica presso i competenti gestori, decorsi quattordici giorni dalla sottoscrizione dell’offerta, eventuali anticipazioni effettuate da Veneco per conto del cliente consumatore, oltre alle spese di istruttoria sostenute sino alla ricezione della comunicazione del recesso, non potranno essere restituite al cliente o dovranno essere da questi rimborsate.

15 –  Foro competente

1. Per ogni controversia relativa alle obbligazioni di cui al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.
2. Il paragrafo che precede non si applica ai contratti conclusi con il cliente qualificabile come consumatore, secondo la normativa vigente.

16 –  Registrazione

1. Il contratto non viene sottoposto a registrazione, per espressa volontà delle parti le quali convengono che, sorgendone la necessità, le relative spese e gli oneri saranno distribuiti in parti uguali tra i contraenti.

17 –  Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (per brevità, GDPR), il cliente dichiara di essere stato informato, al momento del conferimento dei propri dati personali, in merito all’identità ed ai contatti del Titolare del trattamento, alle modalità e finalità del trattamento, ai soggetti destinatari dei dati e alle specifiche indicazioni previste dal paragrafo 2 dell’articolo medesimo, nonchè di essere stato posto a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 20 del GDPR.

18 –  Autorizzazione alla pubblicazione

1. Veneco è espressamente autorizzata dal cliente a pubblicare sul proprio sito internet e sul materiale pubblicitario aziendale, ovvero a scopo commerciale, le foto dell’impianto realizzato in esecuzione del contratto, nonché eventuali registrazioni audio/video ed eventuale trascrizione dei contenuti audio, nel rispetto della riservatezza dei luoghi e della
privacy del cliente medesimo.

19 –  Modifiche e forma scritta

1. Le presenti condizioni contrattuali devono intendersi integralmente sostitutive di ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le parti.
2. Ogni modifica o integrazione alle stesse è valida solo se risultante in forma scritta.

20 –  Informazioni precontrattuali

Con la sottoscrizione per accettazione dell’offerta o con quella apposta in calce, il cliente attesta di aver preventivamente ricevuto – da chi ha agito per conto di Veneco s.r.l., – completa illustrazione delle suesposte condizioni generali di contratto.
Il cliente è, altresì, informato che tutte le fatture verranno emesse in formato elettronico e trasmesse all’Agenzia delle Entrate, presso i cui canali informatici saranno consultabili, previa registrazione. Al cliente verrà, in ogni caso, consegnata copia cartacea di cortesia di ciascuna fattura.

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