Il 27 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 38/2026.

È quindi ufficiale: il decreto fiscale elimina definitivamente il vincolo Made in UE/SEE introdotto dalla Legge di Bilancio. Questo significa che, ai fini dell’accesso alla misura dell’iperammortamento, decade l’obbligo di acquisto di beni prodotti in Unione Europea o in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Attenzione però: per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, permane il requisito dei moduli iscritti al registro ENEA e appartenenti alle categorie B o C.

Il provvedimento era già stato annunciato dal comunicato stampa del 12 marzo 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cos’è l’iperammortamento

L’iperammortamento è un incentivo fiscale che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota maggiorata del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi. In altre parole, l’impresa acquista un bene, lo ammortizza in bilancio, ma grazie all’iperammortamento il costo diventa più elevato rispetto a quello reale, arrivando quindi a una quota deducibile superiore.

La misura è valida per gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Sono ammissibili beni materiali e immateriali nuovi strumentali compresi negli Allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni 4.0/digitalizzazione) e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.

Maggiorazioni previste

L’iperammortamento prevede tre scaglioni di maggiorazioni, sulla base dell’investimento effettuato:

Fascia di investimento

Maggiorazione

Fino a 2,5 milioni di euro

+180%

Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

+100%

Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro

+50%

Impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, come anticipato, gli interventi sono agevolabili solo in presenza di moduli fotovoltaici appartenenti alle categorie B e C del registro ENEA, ovvero:

B- Moduli fotovoltaici con celle (gli uni e le altre) prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

C- Moduli prodotti negli stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Massimali

Nella bozza del Decreto Attuativo sono previsti dei massimali di spesa ammissibile per gli impianti fotovoltaici, in base alla potenza dell’impianto:

Da 1 a 20 kWp Da 20 a 200 kWp Da 200 a 600 kWp Da 600 kWp a 1 MW Oltre 1 MW
1.500 €/kWp 1.200 €/kWp 1.100 €/kWp 1.000 €/kWp 940 €/kWp

Per i sistemi di accumulo è invece previsto un limite di 900 €/kWh.

Prossimi step

Restiamo ora in attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto Attuativo, con cui saranno comunicate le date di apertura della piattaforma informatica e le modalità per la presentazione delle richieste.

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