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Un condominio minimo è inteso tale quando sono presenti da 2 a 8 proprietari, senza la necessità di alcun atto di formalizzazione. Quindi anche una casa bifamiliare con due diversi proprietari viene categorizzata come “condominio minimo“.

In merito al Superbonus 110% il condominio minimo segue esattamente le stesse regole di un normale edificio condominiale.

Scadenze superbonus 110%

I condomini minimi devono seguire i nuovi termini di scadenza del Superbonus 110 stabiliti per gli edifici condominiali, ovvero:

Fino al 31 dicembre 2023 con aliquota al 110%
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con aliquota al 70%
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con aliquota al 65%

Si chiarisce che i termini di scadenza si riferiscono esclusivamente alle spese da sostenere.

Tutti i pagamenti relativi alle spese ammissibili al Superbonus 110 dovranno essere conseguiti entro le scadenze descritte. Per quanto riguarda invece l’effettiva realizzazione degli interventi, non esiste alcuna imposizione in tal senso, per cui le date sopra citate non saranno da prendere in considerazione. Rimane comunque necessario che gli interventi edilizi vengano effettivamente realizzati e completati.

Per poter beneficiare del superbonus del 110% per i lavori realizzati sulle parti comuni può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i lavori ed i connessi adempimenti (circolare 24/E/2020)

Per l’accesso alla detrazione è indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.

Quindi tutti i proprietari di appartamenti in un condominio minimo o in una bifamiliare, in comune accordo con il loro vicini, posso approfittare e ammodernare la loro casa con il superbonus. Noi di Veneco siamo qui per dare supporto a 360° sull’argomento.

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