Il 29 luglio 2025, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell'”Energy Release”. Questo nuovo atto si realizza dopo un confronto con la Commissione Europea, che attraverso una “Confort letter” spiegava che la misura era in linea con il diritto europeo a fronte di alcune modifiche.
Nel nuovo decreto è presente l’introduzione della procedura competitiva per poter selezionare i soggetti incaricati a realizzare nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata.
Questa nuova delibera prevede anche una clausola per evitare l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento al termine dei venti anni contrattuali, tenendo anche in considerazione l’anticipazione dell’energia a prezzo calmierato.
In attesa che il decreto venga trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vediamo di seguito in cosa consiste l'”Energy Release 2.0″.
Soggetti interessati
I soggetti interessati sono imprese, anche in forma aggregata, iscritte o che hanno presentato richiesta di inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni 2024 e 2025 e che hanno presentato manifestazione di interesse a questo bando entro il 3 marzo 2025.
Criteri
I criteri per definire il nuovo meccanismo di sviluppo di nuova capacità di energia elettrica da fonti rinnovabili sono:
- La nuova capacità di generazione può essere realizzata anche tramite soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
- Nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori possono richiedere al GSE l’anticipazione per un periodo di 36 mesi di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie d’origine ad un prezzo di cessione stabilito dal GSE. Questo è pari a 65 €/MWh, da restituire in un periodo di venti anni dal momento in cui entra in esercizio l’impianto;
- L’anticipazione e la restituzione dell’energia avvengono attraverso dei contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o con i soggetti terzi interessati, sulla base dello stesso prezzo di cessione.
La nuova capacità di generazione deve avere una potenza complessiva almeno pari al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione realizzata:
- Attraverso nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con una potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- Attraverso rifacimenti di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che permettano un aumento di potenza almeno pari a 200 kW.
Contributo per il costo della garanzia
Per la copertura sostenuta dai clienti finali energivori può essere riconosciuto un contributo di 100.000.000 €.
Il contributo può essere richiesto al massimo del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino a un massimo di 300.000 € per ogni impresa nell’arco di tre anni.
Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
https://www.gse.it/servizi-per-te/energy-release/energy-release-2-0/il-bando