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Il 16 agosto scorso è stata pubblicata la circolare operativa del Piano Transizione 5.0. Ma facciamo prima un passo indietro: in linea con le azioni previste dal piano REPowerEU e con gli obiettivi del Green Deal Europeo, il ministro delle imprese e del Made in Italy ha presentato una serie di progetti di investimento volti a sostenere la transizione del sistema energetico e dell’industria nazionale verso l’utilizzo di energie pulite e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Il piano Transizione 5.0 ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese attraverso la concessione di un credito d’imposta proveniente da una dotazione finanziaria pari a 6.300.000.000 €. Il 24 luglio 2024 è stato adottato il decreto interministeriale per le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e, a distanza di quasi un mese, è stata pubblicata la circolare operativa che fornisce chiarimenti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

La circolare operativa

La circolare operativa per il Piano Transizione 5.0 è suddivisa in nove capitoli che affrontano nel dettaglio le seguenti tematiche:

  • Determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post;
  • Presentazione di esempi specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici;
  • Requisiti per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
  • Indicazioni utili per il rispetto del principio DNSH (Non Arrecare Danno Significativo);
  • Procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • Procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • Esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.

Beneficiari e intensità del contributo

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese e le stabili organizzazioni con sede in Italia, i cui progetti di innovazione sono avviati a partire dal primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e riguardano: beni materiali nuovi 4.0 strumentali all’esercizio d’impresa (obbligatori per ricevere il credito d’imposta), beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e attività di formazione.

I progetti sono agevolabili a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura non inferiore al 3%, ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.

Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 50.000.000 € e l’intensità del beneficio dipende dal risparmio energetico conseguito e dall’investimento effettuato.

Determinazione dei risparmi energetici

La riduzione dei consumi energetici è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili con gli investimenti e i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi.

Requisiti per gli impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia elettrica, gli interventi ammessi fanno riferimento a tecnologie riconducibili alle fonti rinnovabili, a esclusione delle biomasse. Per quanto riguarda l’energia solare, sono ammessi esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai seguenti requisiti:

  • Moduli prodotti negli stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%;
  • Moduli con celle, entrambi prodotti negli stati dell’UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • Moduli prodotti negli stati dell’UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE e con un’efficienza di cella pari almeno al 24%.

Il principio “Non arrecare danno significativo” (DNSH)

Nella circolare operativa è specificato che tutti gli interventi finanziati devono rispettare il principio DNSH. Esso ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi individuati nel Green Deal: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Modalità di presentazione della domanda

Per accedere al Piano Transizione 5.0, l’impresa interessata trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, con le informazioni necessarie a individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, il credito d’imposta spettante e l’impego a garantire il rispetto degli obblighi previsti. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati ed entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili. A seguito del completamento del progetto di innovazione, l’impresa trasmette una comunicazione con data di fine lavori, ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e importo del relativo credito d’imposta. Verificata la documentazione, entro dieci giorni il GSE comunica l’importo del credito di imposta utilizzabile, che non può eccedere quello prenotato.

Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare operativa.

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