A partire dal 04 febbraio entra in vigore un importante aggiornamento della normativa italiana sulle fonti energetiche rinnovabili (FER) applicabile agli edifici di nuova costruzione e a diverse tipologie di ristrutturazioni. L’obiettivo è chiaro: accelerare la decarbonizzazione del settore edilizio e contribuire al raggiungimento dei target europei di energia rinnovabile al 2030.

La normativa

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 recepisce la Direttiva Europea RED III e modifica profondamente il precedente D. Lgs. 199/2021 sulle FER negli edifici.

Il decreto conferma l’obbligo di integrazione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici, ma lo estende a una gamma più ampia di interventi sull’esistente, con percentuali più elevate di energia rinnovabile da coprire e criteri progettuali più stringenti.

Quando si applicano gli obblighi FER

Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili si applicano ai seguenti casi:

  • Nuove costruzioni;
  • Demolizioni e ricostruzioni;
  • Ampliamenti rilevanti;
  • Ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello;
  • Sostituzione o ristrutturazione degli impianti termici.

Quali sono gli obblighi

La normativa prevede percentuali minime di energia da fonti rinnovabili da integrare nei consumi degli edifici (acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento), che devono essere soddisfatte con soluzioni tecnologiche adeguate (fotovoltaico, solare termico, pompa di calore ecc.).

-Nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti:

  • 60% dei consumi previsti deve essere coperto da FER per edifici privati.
  • Per edifici pubblici, la quota deve essere pari al 65%.

-Ristrutturazioni di secondo livello:

  • Nei casi in cui la ristrutturazione non comporti una demolizione totale ma sia comunque significativa, è previsto un obbligo FER anche su questi interventi, con quote minime di copertura più basse rispetto ai nuovi edifici ma comunque significative.

Di seguito le percentuali nello specifico:

Intervento Edifici privati Edifici pubblici
Nuove costruzioni, demolizioni, ampliamenti rilevanti 60% 65%
Ristrutturazioni importanti di 1° livello 40% 45%
Ristrutturazioni importanti di 2° livello 15% 20%
Interventi su impianti termici 15% 20%

La quota FER obbligatoria si calcola tenendo conto del fabbisogno energetico totale dell’edificio o della singola unità immobiliare.

Obiettivo

Queste novità servono a indirizzare il settore edilizio verso efficienza e sostenibilità reali, riducendo emissioni e consumi e contribuendo agli obiettivi nazionali di transizione energetica.

Cosa prevede la direttiva RED III

Il termine RED III sta per “Renewable Energy Directive III” ed è la terza revisione di una direttiva dell’Unione Europea che riguarda le politiche e gli obiettivi relativi alle fonti di energia rinnovabile. Questa vuole promuovere l’uso di energia rinnovabile aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico complessivo dell’UE e contribuire a una transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

La Direttiva 2023/2413 ridefinisce gli obiettivi di quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE. Da un precedente 32%, l’Unione Europea si impegna a raggiungere il 45% entro il 2030.